


La gestione dei rifiuti è un processo articolato che coinvolge diversi attori, ognuno con specifiche responsabilità e obblighi normativi. Tra queste figure, l’intermediario senza detenzione svolge un ruolo chiave, fungendo da collegamento tra il produttore dei rifiuti e gli impianti di recupero o smaltimento. Negli ultimi anni, dottrina e giurisprudenza hanno contribuito a chiarire le sue responsabilità, delineando un quadro normativo sempre più preciso.
Il ruolo dell'intermediario nella filiera dei rifiuti
Secondo la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006, l’intermediario è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento per conto di terzi”. Questo significa che l’intermediario non si limita a fornire assistenza o consulenza, ma assume un ruolo attivo e determinante nel ciclo di gestione dei rifiuti. A differenza del consulente, che offre supporto tecnico o legale senza intervenire direttamente nelle operazioni, l’intermediario esercita un potere dispositivo, identificando impianti idonei e soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti.
Responsabilità e posizione di garanzia dell'intermediario
La giurisprudenza più recente, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione n. 30582 del 3 agosto 2022 (Sez. III), ha ribadito che l’intermediario non è un mero passacarte tra produttore e gestore dell’impianto, ma assume una posizione di garanzia e corresponsabilità. In particolare, la sentenza evidenzia come l’intermediario debba vigilare sulla regolarità delle operazioni effettuate dagli altri attori della filiera e verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti coinvolti.
Questo implica una serie di obblighi specifici:
Corresponsabilità e limiti di responsabilità
Un punto centrale del dibattito dottrinale e giurisprudenziale riguarda il grado di responsabilità dell’intermediario rispetto agli altri soggetti della filiera. La sentenza della Cassazione conferma che l’intermediario è corresponsabile delle operazioni di gestione dei rifiuti, ma solo nei limiti del suo potere di controllo e vigilanza. Questo significa che non può essere ritenuto responsabile per illeciti commessi dal produttore o dal gestore dell’impianto, a meno che non abbia omesso di esercitare la dovuta diligenza nei controlli di sua competenza.
L’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativo alla tracciabilità dei rifiuti, stabilisce che ogni operatore è responsabile esclusivamente per le informazioni inserite nel formulario identificativo dei rifiuti (FIR) nella parte di propria competenza. Di conseguenza, l’intermediario non è responsabile per eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura, a meno che queste non siano rilevabili con l’ordinaria diligenza.
Conclusioni
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha chiarito che l’intermediario senza detenzione svolge un ruolo essenziale nel ciclo di gestione dei rifiuti, con una posizione autonoma di garanzia e un onere di vigilanza sulle operazioni effettuate dagli altri attori della filiera. Sebbene non sia direttamente responsabile per eventuali illeciti commessi da produttori o gestori di impianti, l’intermediario è tenuto a dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di verifica e controllo per evitare di incorrere in responsabilità.
Questa interpretazione rafforza il principio di corresponsabilità nella gestione dei rifiuti e impone agli intermediari di operare con la massima diligenza, garantendo trasparenza e legalità lungo tutta la filiera. Per le aziende che operano nel settore, risulta quindi fondamentale adottare procedure rigorose di controllo e documentazione, riducendo al minimo i rischi legali e ambientali legati alla gestione dei rifiuti.