Gestione e Smaltimento RAEE

Gestione e smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Da anni i rifiuti sono al centro di tematiche politico-ambientali a livello nazionale e internazionale infatti, i nostri scarti, se mal gestiti possono arrecare danno all’ambiente e all’uomo. Oggi, c'è una nuova minaccia che incombe sul mondo dei rifiuti, il boom del consumo dei prodotti e gadget tecnologici.


Il loro continuo ricambio sta, infatti, generando montagne di rifiuti elettronici ad alto contenuto tossico e difficili da riciclare, chiamati RAEE ossia Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche tra i quali annoveriamo piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature informatiche, giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero, dispositivi medici ecc.

Accanto ai grandi e piccoli elettrodomestici, giocattoli, sorgenti luminose e schermi, vanno ad affiancarsi fusibili, chiavette usb, spine, morsettiere, prolunghe e tutte le apparecchiature elettriche/elettroniche per le quali la legge non prevede una specifica esclusione. 


Per l’anno 2016, tra i primi 5 sottoscrittori regionali al CdC RAEE, la BSN Consulting 42 vanta alcuni dei suoi maggiori clienti per una raccolta totale di RAEE pari a 3.583.043 Kg per le regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Emilia Romagna.


La BSN Consulting 42, altamente specializzata nella gestione dei rifiuti ed in particolare dei RAEE, annovera la collaborazione dei migliori professionisti della regione Lazio e non solo, offrendo supporto e alta formazione alle aziende per l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e del rispetto dei suoi adempimenti quali, Albo Gestori Ambientali, Provincia , Regione, per l’ottenimento delle autorizzazioni inerenti al trasporto dei rifiuti, recupero e smaltimento ed al trasporto merci pericolose come previsto da ADR/RID/IMDG insieme alla consulenza specifica per tutta la piccola, media e grande Distribuzione.


Per saperne di più contattaci mandando una mail a info@bsnconsulting42.it

Smaltimento RAEE con BSN Consulting 42

BSN Consulting 42, società con sede a Roma, è leader nella consulenza per la corretta gestione e smaltimento RAEE, i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) in Italia. La tecnologia ha ormai invaso completamente le nostre vite e abbiamo a che fare con prodotti elettronici in qualsiasi momento della giornata. Il progresso tecnologico però, che ormai viaggia velocemente, rende questi oggetti obsoleti a pochi anni di distanza dall’acquisto. Quando decidiamo che è arrivato il momento di disfarcene, diventano a tutti gli effetti dei RAEE – ossia Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Grazie all'elevata specializzazione del team, l'azienda offre servizi di consulenza ambientale per aziende di piccole, medie e grandi dimensioni su tutto il territorio nazionale, garantendo il rispetto delle normative ambientali vigenti.

  • Rifiuti elettronici

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  • Compattatore

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Soluzioni efficienti per lo smaltimento RAEE


Presso BSN CONSULTING 42, ci occupiamo di ogni fase del ciclo di vita dei rifiuti speciali, dal ritiro fino al recupero e smaltimento RAEE offrendo soluzioni su misura per ogni azienda. Il nostro obiettivo, grazie al costante aggiornamento del team, è quella di contribuire alla sostenibilità ambientale rispettando rigorosamente le normative vigenti.


La nostra metodologia rigorosa e il nostro impegno per l'innovazione ci permettono di offrire soluzioni personalizzate, in linea con le esigenze specifiche dei nostri clienti.

Gestione e smaltimento RAEE per aziende

BSN Consulting 42 supporta le aziende nella gestione completa del ciclo dei rifiuti speciali, come smaltimento RAEE, e gestisce in maniera diretta anche i rapporti con il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) che è il punto di riferimento di tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in Italia.


Le aziende vengono seguite dalla Bsn Consulting 42 a 360 gradi rispettando la normativa ambientale.

  • Rifiuti elettronici

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RAEE - semplificazioni per la filiera del ritiro

La Legge n. 166 del 14 novembre 2024 ha introdotto delle semplificazioni relativamente alla gestione dei RAEE, vediamo di seguito quali:

  • ritiro "uno contro uno" delle apparecchiature elettroniche ed elettroniche (obbligatorio da parte del negoziante a fronte dell'acquisto di uno nuovo equivalente): chi ritira questi rifiuti non deve più tenere uno schedario per il carico/scarico dei rifiuti, né iscriversi al Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti RAEE (chiamato "Rentri"), ma solo per i rifiuti speciali;
  • Le regole sul ritiro "uno contro uno" valgono anche per i distributori di apparecchiature elettroniche "professionali" (quelle delle aziende) che vogliono effettuarlo su base volontaria;
  • Il deposito "semplificato" (cioè senza obbligo di autorizzazione provinciale / regionale) dei rifiuti elettronici presso la sede del venditore di apparecchiature elettroniche - aumentano le quantità dei rifiuti che possono essere stoccati, ora calcolate singolarmente (non più complessivamente) per ciascun raggruppamento di rifiuti elettronici individuati dal decreto ministeriale 40/2023 e deve rispettare la conformità ai sensi dell' Art.187 c.1
  • Operazioni di trasporto dei rifiuti depositati verso i luoghi di gestione non richiedono per il distributore l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali; Inoltre la documentazione attuale sarà sostituita da un documento di trasporto (DDT);

Caricamento su Portale Telematico dei RAEE ritirati.

*** Nuovo aggiornamento: 13/12/2024 ***

Di seguito si indica la corretta procedura da adottare, relativamente alla corretta gestione documentale dei RAEE.

Sinteticamente stante alla modifica che ha sostanzialmente abrogato il DM65 e modificato Art.11 DLGS 49 2014.

Dopo aver consultato il CDC RAEE e attori della GDO, siamo arrivati insieme ad avere lo stesso parere, che vuole rappresentare delle prassi di buona gestione, per permettere un’applicazione uniforme delle prescrizioni, nell’attesa di ulteriori chiarimenti da parte del legislatore che di seguito riporto.


Le considerazioni sui Distributori, in conformità alla normativa vigente, si riferiscono anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di RAEE nello svolgimento della propria attività.


  • INDICAZIONI INERENTI AL TRASPORTO IN MODALITÀ SEMPLIFICATA 
    L’art. 11 comma 8 del d.lgs. 49/2014 prevede modalità di trasporto semplificato, che comprende anche la tratta dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento può avvenire ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di RAEE. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo non raggiunga i 3.500 chilogrammi. 
    Sulla base di tali disposizioni, in relazione al trasporto il Centro di Coordinamento RAEE indica quanto segue: 
    - La responsabilità della corretta gestione dei RAEE è attribuita al Distributore, che può incaricare trasportatori terzi. 
    - L’art. 11 del D.Lgs. n. 49/2014, introduce in modo esplicito, per operare in semplificata, l’obbligo di comunicazione al Centro di Coordinamento dei luoghi per il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori . 
    - La norma non prevede una specifica e obbligatoria iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per i trasportatori di RAEE gestiti in modalità semplificata. In attesa di specifiche indicazioni da parte del legislatore, il Centro di Coordinamento RAEE consiglia al Distributore, a propria tutela, di suggerire al trasportatore incaricato di iscriversi al portale del CdC stesso. 
    - I quantitativi massimi trasportabili non sono specificati dalla normativa, ma sono definiti i quantitativi massimi per il deposito preliminare.

 

  • INDICAZIONI INERENTI AL DOCUMENTO DI TRASPORTO 
    L’art. 11 comma 8 del d.lgs. 49/2014 prevede che il trasporto dei RAEE ritirati in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0 sia accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. 
    Sulla base di tali disposizioni, il Centro di Coordinamento RAEE ha predisposto un apposito DDT , che trovi in allegato. 
    In relazione alla documentazione di trasporto il Centro di Coordinamento RAEE indica quanto segue: 
    - La modulistica di trasporto in semplificata dei RAEE (ex allegato 2 del DM 65/2010), utilizzata precedentemente all’uscita della legge 166/2024 può ancora ritenersi valida ed essere utilizzata, contenendo al suo interno le informazioni minime previste dalla normativa. 
    - La legge 166/2024 non indica il numero di copie del DDT che accompagna il trasporto: suggeriamo che il DDT sia redatto almeno in triplice copia, per semplificazione nell’attività di gestione dei soggetti presenti sul DDT (mittente / trasportatore / destinatario). 
    - La legge 166/2024 indica che i dati relativi ai RAEE gestiti siano conservati da ciascun distributore per tre anni. Il distributore pertanto trattiene copia del DDT firmato per almeno 3 anni. 
    - Per ciascun raggruppamento RAEE oggetto del trasporto deve essere compilato un DDT, al fine della corretta tracciabilità dei flussi. Si suggerisce che tale logica possa essere applicata anche per il trasporto di rifiuti non domestici, compilando un DDT per ciascuna categoria di RAEE oggetto del trasporto. Non è esclusa la possibilità di indicare comunque nello stesso DDT più raggruppamenti o categorie (nel caso di coincidenza di mittente, destinatario e trasportatore). 
    - Per semplificare la verifica all’atto del conferimento dei RAEE, suggeriamo di inserire nel DDT il numero di iscrizione del Distributore al portale del CdC RAEE. 
    - La norma non prevede obbligatoriamente l’inserimento della targa del mezzo nel DDT. 
    Suggeriamo comunque, per una migliore tracciabilità, di valutare l’opportunità di inserire tale informazione e di conservare copia dei libretti dei mezzi utilizzati dai fornitori e degli eventuali contratti di locazione con annotate le scadenze. Quindi per ciascun fornitore fare un censimento delle targhe utilizzabili ,salvo valutazione ed approvazione di ogni eventuale integrazione. 
    - Il DDT accompagna le diverse fasi di trasporto e dovrà quindi essere compilato un DDT per ciascuna fase di trasporto, possono quindi verificarsi le seguenti configurazioni: 
    - Per trasporto con ritiro dal domicilio del consumatore: 
    MITTENTE: Consumatore 
    DESTINATARIO: Centro di Raccolta, Deposito preliminare, Impianto o Per trasporto con ritiro presso il Punto Vendita: 
    MITTENTE: Distributore (presso Punto Vendita) 
    DESTINATARIO: Centro di Raccolta, Deposito preliminare, Impianto 
    - Per trasporto dal deposito preliminare: 
    MITTENTE: Distributore (presso Deposito Preliminare) 
    DESTINATARIO: Centro di Raccolta, Impianto 
    - Gli impianti di trattamento destinatari dei RAEE gestiti in maniera semplificata, al fine della registrazione di tali conferimenti, potranno seguire le modalità utilizzate per la precedente gestione degli allegati di cui al DM 65/2010, nelle more di diverse indicazioni da parte del legislatore. 
    NOTA: Non è più prevista la compilazione di documentazione da parte del consumatore all’atto del conferimento dei RAEE in modalità 1 contro 1.


  • INDICAZIONI INERENTI ALL’ISCRIZIONE AL PORTALE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE 
    • L’art. 11 del d.lgs. 49/2014, introduce in modo esplicito, per operare in semplificata, l’obbligo di comunicazione solo dei luoghi di deposito preliminare alla raccolta da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica. Per una migliore tracciabilità, e in continuità rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente, il Centro di Coordinamento, offre la possibilità di iscrizione anche per i trasportatori dei RAEE gestiti in modalità semplificata . 
    • Il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori può realizzarsi presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico: è richiesta quindi una specifica iscrizione in categoria, oltre che per la sede del punto vendita, anche per il luogo ove si configura il deposito preliminare (laddove tali luoghi siano diversi). 
    • L’attività di ritiro gratuito può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali, nel rispetto della normativa vigente e pertanto anche dell’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE.

  • INDICAZIONI INERENTI ALL’ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RACCOLTA 
    Il decreto legislativo 49/2014 all’art. 12 prevede che i Comuni assicurino la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. 
    Tale condizione rappresenta anche uno dei prerequisiti per l’accesso ai Premi di Efficienza. 
    La normativa semplificata non prevede obblighi comportamentali da parte dei Gestori dei Centri di Raccolta, né in termini di controllo, né di conservazione della documentazione conferita dai Distributori: suggeriamo comunque di richiedere evidenza dell’iscrizione dei distributori al portale del Centro di Coordinamento RAEE e di valutare l’opportunità di conservare copia dei documenti di trasporto. 
    Il Centro di Coordinamento sta valutando come semplificare l’attività di verifica da parte dei Centri di Raccolta attraverso il portale, e saranno pertanto forniti specifici aggiornamenti.

 

  • Conclusioni:
    Si può:
    1) continuare ad utilizzare i DTR (DDT), dove al posto dell'iscrizione all'Albo ci sia il numero di iscrizione al CDC
    2) negli LDR confermare i DTR (DDT) ricevuti, creando un riepilogativo (ex all.1 schedario riepilogativo) ed abbinarci un FIR che attesta lo scarico dell' LDRE
    3) lasciare il campo targhe (ricordo che hai fini della tracciabilità, qualora ci fossero delle indicazioni, bisogna seguire le stesse o ampliarle al fine di rendicontazioni o tracciabilità trasparenti (i portali informativi nascono per questo), a differenza non si possono indicare differentemente dati o informazioni di carattere inferiore, ad esempio "eliminare campi obbligatori".

Se volete avere aggiornamenti in merito all'iscrizione al portale e alle relative sanzioni, vi invitiamo a contattarci al numero +39 06 87609901 oppure alla mail info@bsnconsulting42.it

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