RENTRi: La Rivoluzione Digitale nella Tracciabilità dei Rifiuti
Il RENTRi (“Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti”) è destinato a cambiare radicalmente il modo in cui le imprese italiane gestiscono i rifiuti, trasformando un obbligo normativo in un'opportunità strategica. Introdotto dal Decreto Legislativo 116/2020, questo sistema digitale nasce per garantire maggiore trasparenza, efficienza e sostenibilità nella gestione dei rifiuti, in linea con gli standard europei dell'economia circolare.
Cosa Cambia con il RENTRi?
Il RENTRi rappresenta una svolta per tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti, con l'obiettivo di tracciare ogni passaggio del ciclo di vita dei rifiuti, dalla produzione fino al recupero o allo smaltimento.
Le principali innovazioni includono:
Chi Sono i Soggetti Coinvolti?
Il RENTRi interessa:
Vantaggi del RENTRi per le Imprese
Prepararsi al Cambiamento
Per le imprese è cruciale:
Il RENTRi non è solo un adeguamento normativo, ma una reale opportunità per innovare e rendere la gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente. Le imprese che abbracciano questa transizione avranno un vantaggio competitivo in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità e alla trasparenza.
⚡ È il momento di agire! Trasforma l'obbligo in opportunità e rendi la tua azienda protagonista della rivoluzione ambientale.
Dott. Leonardo DI CUNZOLO
Amministratore Unico di BSN Consulting 42 S.r.l.
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©
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Commissione Europea pronuncia del 26 aprile 2024: i residui della manutenzione del verde pubblico e privato sono rifiuti e non possono essere qualificati sottoprodotti
Con questa pronuncia del 26 aprile 2024 la Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente, fornisce al Ministero dell’Ambiente risposta alla lettera n.0031612 del 20 febbraio 2024, con la quale veniva richiesto di fornire indicazioni sulla gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato.
Una problematica questa da sempre dibattuta e sulla quale ora la Commissione Europea mette un punto definitivo e chiaro: “i residui della manutenzione del verde pubblico e privato (i cosiddetti sfalci e potature) sono rifiuti e non possono mai essere classificati come sottoprodotti”.
In particolare veniva richiesto dal Mase se in base alla disciplina europea tali residui:
a) possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e a quali condizioni;
b) possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art.5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;
c) possono essere qualificati come sottoprodotti se destinati alla produzione di compost o biogas.
In merito al quesito di cui al punto a) la Commissione precisa come la Direttiva 2008/98/CE, definisce al suo articolo 3 intitolato “Definizioni” il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”, e che all’articolo 2 della stessa Direttiva fornisce un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione e tra questi non figurano i residui della manutenzione del verde pubblico e privato; pertanto questo tipo di
rifiuti sono soggetti agli obblighi della Direttiva.
In merito al quesito di cui al punto b) della lettera ministeriale, la Commissione precisa che l’art.5, paragrafo 1, della Direttiva intitolato “Sottoprodotti” recita quanto segue:
“Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”.
La Commissione conclude che l’attività di manutenzione del verde non può essere considerata un “processo di produzione” in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto e pertanto i residui di tale attività non possono essere qualificati come sottoprodotti.
A tale riguardo è opportuno chiarire il significato del concetto di produzione e valutare se tale concetto può essere ricondotto anche alle attività manutentive delle aree verdi.
Come già chiarito nella circolare esplicativa del Ministero Ambiente n.7619 del 30 maggio 2017 si precisa: ”con riferimento alla nozione di processo di produzione si intende un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili o intangibili, di talchè la produzione può riguardare non solo beni, ma anche i servizi e comprende non solo processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto ed il loro successivo
assemblaggio, ma anche processi di supporto all’attività di trasformazione, come manutenzione, controllo e gestione della qualità, movimentazione dei materiali….”
La nota concludeva che, se pur l’attività manutentiva può essere compresa nella definizione di processo produttivo e cioè riferita come attività di supporto al processo stesso per mantenerlo efficiente e funzionale, non può dirsi che il residui della manutenzione del verde da giardini e parchi pubblici o privati che siano, possano configurarsi come parte di un processo produttivo; al contrario del residuo derivante dalla manutenzione effettuata nell’ambito delle attività agricole (coltivazione
del fondo o allevamento), che invece va considerato come parte integrante del processo di coltivazione/produzione perché necessario e funzionale alla buona riuscita della coltivazione.
In conclusione l’unica eccezione di condurre l’attività manutentiva nell’ambito del processo di produzione e quindi soddisfare uno dei requisiti del sottoprodotto, si ha quando la stessa è esercitata dall’imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135 del Codice civile.
In merito al quesito di cui al punto c), la Commissione per gli stessi motivi indicati nella risposta al punto precedente della lettera ministeriale, conclude che tali residui di sfalci e potature, non possono essere qualificati come sottoprodotti nemmeno se destinati alla produzione di compost o biogas.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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Legge 14 novembre 2024, n.166-Conversione del D.L.16 settembre 2024, n.131
“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione
europea”. Modifiche normative relative alla gestione dei RAEE
Corte di Cassazione, sentenza del 18 aprile 2024. Il giudice di legittimità sancisce un principio di diritto: la responsabilità penale del Responsabile tecnico che risponde degli illeciti connessi a violazioni normative al pari del legale rappresentante
Deliberazione n. del 9 aprile 2024 e Circolare n.1 del 15 aprile 2024: i recenti interventi dell'Albo gestori ambientali in merito alle verifiche dei RT e relative cancellazioni.
Responsabilità del proprietario del fondo e obblighi di bonifica in caso di inquinamento ambientale. Le recenti pronunce giurisprudenziali.
Disamina dei recenti provvedimenti dell'Albo Gestori Ambientali relativi all'abilitazione del Responsabile tecnico, esoneri e dispense. Facciamo il punto.
Gestione dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi alla luce dei recenti chiarimenti del Mase e delle pronunce della Corte di Cassazione.
DPCM 2 marzo 2024: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”
Provvedimenti attuativi del D.M. 4 APRILE 2023, n.59 (RENTRI): disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art.188-bis del D.lgs 152/06. Decreti Direttoriali. Seconda parte
D.M. 4 APRILE 2023, n.59: Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art.188-bis del D.lgs 152/06. Prima parte
La responsabilità dell’intermediario nella gestione dei rifiuti: la giurisprudenza più recente.
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n.24680 del giugno 2023: la qualifica di rifiuto non va confusa con quella di sottoprodotto.
Quale fattispecie di reato si configura in caso di trasporto di rifiuti con un veicolo diverso da quello autorizzato.
Le pronunce giurisprudenziali più recenti in merito alla distinzione delle fattispecie di reato di cui all’articolo 256, comma 1, e comma 4, del d.lgs 152/06.
Gestione dei RAEE: breve disamina dei recenti interventi normativi in materia.
D.Lgs 23 dicembre 2022, n.213 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/851. - Seconda parte.
D.Lgs 23 dicembre 2022, n.213 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/851. - Prima parte.
La confisca del veicolo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti non è sempre obbligatoria: la posizione del terzo proprietario estraneo in buona fede.
Circolare n.7/2022 del 28 luglio 2022 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: chiarimenti su cabotaggio, trasporto combinato, trasporto transfrontaliero.
DPCM 3 febbraio 2023: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”.
Deliberazione n.1 del 13 febbraio 2023 ”Modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”.
Trasparenza e professionalità caratterizzano l’anagrafe dei responsabili tecnici.
Trasporto intermodale dei rifiuti: la circolare n.6/2022 del 21 luglio 2022 conferma le indicazioni operative già fornite dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali con la nota n.1235/2017.
A partire dal 15 agosto 2018 la normativa RAEE amplia il proprio ambito di applicazione a nuove AEE e nuovi Produttori, ossia ad una serie di altri prodotti prima non previsti, generando un raddoppio dei rifiuti elettronici da gestire.
DAL 15 OTTOBRE 2016 CAMBIANO LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER LA CAT 6 (TRANSFRONTALIERI)
Le imprese già iscritte devono adeguarsi alle nuove istruzioni entro il 12 Febbraio 2017.
62/2016 - dal 22 Giugno 2016 si abbassano per il terzo anno consecutivo i contributi per la gestione dei PNEUMATICI FUORI USO che derivano dalla demolizione dei veicoli a fine vita.
Dal 22 Luglio parte l'obbligo del ritiro gratuito "UNO CONTRO ZERO" per i distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) di almeno 400 mq - DM 121 del 21/05/2016